Contratto di spedizione: normativa e novità 2022

Con il contratto di spedizione un soggetto si obbliga a concludere un contratto di trasporto per conto di un soggetto terzo. In questo articolo vedremo più da vicino questo tipo di contratto, focalizzandoci sui suoi elementi costitutivi e sulle novità che sono state introdotte nel 2022. 

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Contratto di spedizione: cos’è

Ai sensi dell’art. 1737 c.c., il contratto di spedizione è una particolare figura di mandato senza rappresentanza dove lo spedizioniere, in nome proprio, si obbliga a concludere un contratto di trasporto per conto del mittente – il cosiddetto mandante.

A norma del suddetto articolo, oltre alla conclusione del contratto con un terzo soggetto – definito vettore -, tipico oggetto del contratto di spedizione è anche il compimento delle operazioni accessorie, come ad esempio l’imballaggio, il ritiro e il deposito della merce.

Le ragioni economiche che hanno portato il legislatore a prevedere questa figura contrattuale sono rintracciabili nella necessità di interporre tra vettori e clienti un soggetto che riuscisse ad organizzare il trasferimento della merce con conoscenze tecniche, costi e modalità tali da garantire un servizio altrimenti difficile da realizzare. 

Questo perché l’organizzazione di un trasporto di merci non si limita soltanto alla scelta del vettore più adeguato e alla successiva conclusione del contratto, ma implica anche lo svolgimento di operazioni più o meno complesse, quali la custodia, l’imballaggio, il magazzinaggio, l’eventuale espletamento di pratiche amministrative o doganali per il rilascio di certificati o autorizzazioni, l’assicurazione della merce e altro ancora.

Contratto di spedizione e contratto di trasporto: differenze

Il contratto di spedizione si distingue dal contratto di trasporto vero e proprio. La differenza rileva soprattutto con riguardo all’adempimento dello spedizioniere. Questo soggetto è infatti tenuto alla mera conclusione di un contratto di trasporto con il vettore, ma è soltanto quest’ultimo ad essere obbligato all’effettivo trasferimento delle merci. Il vettore è dunque l’unico soggetto che si assume tutti i rischi che sono connessi all’esecuzione del trasferimento.

Per completezza dobbiamo dire che il contratto di spedizione si differenzia anche dal contratto di commissione, che rappresenta un’ulteriore figura di mandato senza rappresentanza. L’oggetto dell’obbligazione del mandatario è ciò che differenzia le due forme di contratto: nella commissione si tratta della vendita o dell’acquisto di beni, mentre nella spedizione la prestazione consiste principalmente nella conclusione di un contratto di trasporto.

Contratto di spedizione: normativa

Abbiamo visto come attraverso il contratto di spedizione, lo spedizioniere si assuma l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del committente, un contratto di trasporto, oltre che di espletare le varie operazioni accessorie. Lo spedizioniere assume quindi l’obbligo di realizzare atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto, per cui la fattispecie in esame integra un’ipotesi di mandato. Ai sensi dell’’art. 1703 c.c. “Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra“.

Lo stesso art. 1737 c.c. afferma che “Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo […]“. Ne consegue che al contratto in esame saranno applicabili non soltanto le norme espressamente previste dal codice per disciplinarlo, ma anche le norme dettate in tema di mandato, in quanto compatibili con la disciplina specifica.

Natura e contenuto del contratto

Ai sensi del codice civile, il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza. Come abbiamo visto, lo spedizioniere si assume il principale obbligo di stipulare un contratto di trasporto in nome proprio, ma per conto del soggetto interessato al trasferimento della merce. Ne deriva che all’interno del contratto di trasporto, la qualifica di mittente spetta allo spedizioniere e sarà lui stesso ad acquistare tutti i diritti e ad assumere tutti gli obblighi che derivano dal contratto. 

Tra il committente del trasporto ed il vettore non si costituisce dunque alcun rapporto. Quindi il contratto di spedizione crea rapporti soltanto tra il committente e lo spedizioniere. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1705, il mandante può esercitare i diritti di credito che derivano dai rapporti giuridici che sono stati posti in essere dal mandatario durante l’esecuzione dell’incarico e indipendentemente dall’inerzia del mandatario nel tutelare i suoi diritti.

In sostanza, con il conferimento dell’incarico lo spedizioniere assume:

  • Obbligo principale: stipulare un contratto di trasporto in nome proprio;
  • In via accessoria: l’obbligo di porre in essere le operazioni che, di volta in volta, sono strumentali rispetto alla realizzazione del trasporto.

Secondo l’art. 1708 c.c. “Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli necessari al loro compimento“. Si può quindi affermare come lo spedizioniere sia tenuto a porre in essere anche tutte le prestazioni che, nonostante non siano state previste in sede di stipulazione, si presentano come necessarie o semplicemente utili al trasporto.

Forma del contratto

Nessuna norma prescrive una determinata forma per stipulare il contratto di spedizione. Nel silenzio della legge, si applica pertanto il principio secondo cui la forma è libera. Bisogna però anche dire che alcune considerazioni di ordine pratico rendono fortemente consigliabile l’adozione della forma scritta, in quanto:

  • Scoraggia l’insorgere di controversie;
  • In sede di giudizio costituisce una fonte di prova molto più attendibile di eventuali testimoni.

Contratto di spedizione: le novità del 2022

Con la conversione del D.L. 152/2021 nella L. 29 dicembre 2021, n. 233, è stata modificata la disciplina del contratto di spedizione. In seguito alla nuova formulazione dell’art. 1737 c.c., adesso per lo spedizioniere è possibile concludere contratti di trasporto in nome e per conto del mandante, e non più soltanto per conto del mandante.

Non solo, un unico contratto di spedizione può anche avere ad oggetto la stipula di più contratti di trasporto con diversi vettori. In questo modo il legislatore della riforma è intervenuto al fine di rendere la disciplina del Codice Civile più conforme alla realtà,  ormai molto diffusa nella prassi commerciale.

Revoca

Fino a quando lo spedizioniere non ha concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente ha la possibilità di revocare l’ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere di tutte le spese sostenute e corrispondendo un equo compenso per l’attività svolta – ex art. 1738 c.c..

Obblighi dello spedizioniere

Durante l’esecuzione del mandato, lo spedizioniere deve osservare le istruzioni del mandante. Inoltre il nuovo art. 1739 c.c. fa riferimento anche all’eventuale sottoscrizione di assicurazione delle cose spedite, che non è comunque obbligatoria salvo espressa richiesta del mandante.

Infine, ai sensi del nuovo art. 1741 c.c., lo spedizioniere che con mezzi altrui o propri esegue il trasporto – il cosiddetto spedizioniere-vettore – ha gli obblighi e i diritti del vettore. In caso di avaria o perdita delle cose spedite, viene applicato l’art. 1696 c.c., così come modificato dalla L. 233/2021, per favorire i processi di razionalizzazione e innovazione delle attività logistiche in attuazione del PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La redazione di Porto Franco Italia

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