Trasporto pallet: approvata la conversione in legge del decreto 21/2022

In data 19 maggio 2022, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva le norme di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina“ e che ha come protagonista il pallet.

Tra le varie norme che nel percorso parlamentare sono state approvate, sono stati previsti tre nuovi articoli – art. 17-bis, art. 17-ter ed art. 17-quater – attraverso i quali si è istituito un sistema di interscambio di pallet. In particolare, è predisposto l’obbligo di restituire al destinatario lo stesso numero di pallet ricevuti alla consegna delle merci trasportate.

Vediamo insieme le motivazioni dietro queste novità e cosa prevede nel dettaglio la nuova disciplina.   

Pallet standardizzati interscambiabili: come funziona il nuovo sistema

Perché una norma di questo tipo è inserita all’interno di un Decreto-legge che ha ad oggetto le conseguenze della crisi ucraina? Il motivo è da ricercare nel fatto che Russia ed Ucraina rappresentano due importanti Paesi che forniscono sia legname che bancali. Il rifornimento da questi due Paesi si è interrotto dallo scorso febbraio, producendo notevoli conseguenze sul prezzo di questi imballaggi, passato mediamente da 8€ a 24€ per pallet.

Come prevede il nuovo art. 17-bis del Decreto Legge, il nuovo sistema riguarda i pallet standardizzati interscambiabili, che sono usati per lo stoccaggio, la produzione, il trasporto e la movimentazione delle merci, e quindi i pallet (UNI EN ISO 445).

La norma afferma infatti che tali pallet sono costituiti da “piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un’altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l’immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore”.

I bancali sono prodotti seguendo modelli standardizzati e in diverse tipologie di pallet. Il tutto a seconda di specifici usi e in riferimento a un determinato mercato. In questo modo si risponde alla necessità di riduzione ed armonizzazione dei costi, legata agli scambi e alla gestione di merci su pallet, nonché “intercambiabili in quanto riutilizzati e non ceduti a titolo di vendita al destinatario della merce.

Cosa prevede la nuova disciplina: l’obbligo di restituzione dei pallet 

La nuova disciplina prevede che i soggetti che a qualunque titolo – esclusa la compravendita – ricevono i pallet, “sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti”.

La norma afferma che tale obbligo “permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e della conformità tecnica degli stessi”, escluso il caso in cui siano stati dispensati espressamente.

La tipologia dei pallet che deve essere restituita è quella indicata all’interno dei documenti di trasporto del mittente e “non è modificabile dai soggetti riceventi”.

Nel caso in cui il soggetto che deve restituire il pallet si trova nella situazione di non poter adempiere a tale obbligo, dovrà emettere un voucher, digitale o cartaceo, che vale come “titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell’emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire”.

Se il voucher non possiede tutte queste informazioni, ecco che il possessore può “richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti”.

Cosa succede se dall’emissione del voucher il pallet non viene riconsegnato? Entro 6 mesi il soggetto deve pagare un importo pari al valore di mercato del bancale. Se invece l’emittente del voucher paga il valore corrispondente o restituisce il pallet, il proprietario del voucher deve restituirglielo, annullando gli effetti ex art. 1992 del c.c..

La nuova normativa prevede infine che qualsiasi patto contrario a queste norme è automaticamente da considerarsi nullo.

Nuova normativa: cosa deve fare il vettore

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge è tenuto ad emettere un Decreto che stabilisca “le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento”. 

Contemporaneamente bisogna individuare anche il soggetto a cui è affidata la vigilanza sulla corretta applicazione della nuova disciplina.

Infine, la nuova norma non aggiunge nulla rispetto a quanto prescritto dall’art. 11-bis del D.lgs. 286/05 e ss. mm. ed ii. riguardo l’effetto che la nuova disciplina sull’interscambio dei pallet potrà avere sul vettore.

Per il vettore rimangono valide le regole contenute nell’art. 11-bis:

  • Nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate”;
  • Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita”.

La redazione di Porto Franco Italia

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